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D.P.R. 16/12/1992 n. 495E) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 6 . In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di un quinto della superficie utilizzata. 7 . È vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli. Art. 58. (art. 23 cod. Str.) (adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice) 1 . I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizza- zione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. 2 . Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. Art. 59. (art. 23 cod. Str.) (pubblicità fonica) 1 . Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco. 2 . La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. Sezione iv paragrafo 4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque (artt. 24-33 codice della strada) Art. 60. (art. 24 cod. Str.) (ubicazione delle pertinenze di servizio) 1 . La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma quarto, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. 2 . Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo a, b e d di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree predisposte a cura dell'ente proprietario della strada, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. 3 . Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. 4 . Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, salva la conformità a norme specifiche per ciascun manufatto. Art. 61. (art. 24 cod. Str.) (aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti) 1 . Le aree di servizio destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti. 2 . Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma quarto, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato. 3 . Sulle strade di tipo e ed f gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale. Art. 62. (art. 24 cod. Str.) (aree di servizio destinate a parcheggio e sosta) 1 . Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento. 2 . Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti. Art. 63. (art. 24 cod. Str.) (aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria) 1 . Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. Essi sono preclusi agli utenti della strada. Art. 64. (art. 24 cod. Str.) (concessione) 1 . L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 2 . I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione. 3 . Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso. 4 . La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici. 5 . La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza. Art. 65. (art. 25 cod. Str.) (attraversamenti ed occupazioni stradali in generale) 1 . Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi, quando sono realizzati a raso, si distinguono in: A) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto; B) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; C) misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali. 2 . Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 3 . Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche. 4 . La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto. Art. 66. (art. 25 cod. Str.) (attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate) 1 . Gli attraversamenti in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale. 2 . Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata. 3 . La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. 4 . Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. Lo accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. 5 . Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza. 6 . La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate è sottoposta alla approvazione dell'ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione di cui all'articolo 67. 7 . Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversamenti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. 8 . L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali. 9 . Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purchè nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
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